Premesse

  1. Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito denominate “Condizioni Generali”), unitamente alle condizioni particolari di contratto contenute in ciascun modulo d’ordine o preventivo sottoscritto per accettazione dal cliente (”Acquirente”) relativo a prodotti offerti da BILLO SRL (“Venditore”), congiuntamente formano il “Contratto” e disciplinano il rapporto fra il Venditore e l’Acquirente in ordine alla vendita dei prodotti fabbricati e commercializzati dalla BILLO SRL.
  2. L’accettazione delle presenti Condizioni Generali, pubblicate e consultabili sul sito https://www.billosrl.it/ si intenderà avvenuta, di volta in volta, mediante la trasmissione da parte dell’Acquirente del modulo d’ordine o preventivo, datato e sottoscritto dal medesimo per accettazione, a BILLO SRL, tramite PEC o raccomandata a.r. o comunicazione e-mail o consegna a mani ed è requisito necessario ed indispensabile per la fornitura dei Prodotti.
  3. Con l’accettazione espressa delle presenti Condizioni Generali secondo le suddette modalità, l’Acquirente dichiara di aver preso visione, di aver ben compreso ed accettato tutte le clausole contrattuali ivi presenti e si impegna, sin d’ora, a prendere visione ed accettare tutte le eventuali modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti alle presenti Condizioni Generali di vendita, che verranno in futuro adottate e contestualmente pubblicate dal Venditore.
  4. Le presenti Condizioni Generali di vendita si applicano insieme a quanto riportato in ciascun modulo d’ordine o preventivo sottoscritto per accettazione dall’Acquirente (”Allegato A”), da intendersi quali condizioni speciali di vendita che, sottoscritte da entrambe le Parti, formano parte integrante e sostanziale del Contratto, aventi valore di patto tra le Parti. In caso di contraddizione prevalgono le condizioni speciali.

1. Oggetto del Contratto – Prodotti – Modifiche

    1. L’Acquirente potrà richiedere i Prodotti tramite consegna del relativo modulo d’ordine o preventivo elaborato dal Venditore, datato e sottoscritto per accettazione dall’Acquirente (Allegato A), che dovrà essere in ogni caso inviato al Venditore tramite PEC o raccomandata a.r. o comunicazione e-mail o attraverso il sito web del Venditore o consegnato a mani. Tale invio varrà come conclusione del Contratto a tutti gli effetti di legge.
    2. Il Contratto è da intendersi stipulato tra “professionisti” secondo la definizione contenuta nell’art. 3 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e, pertanto, non operano, a vantaggio di alcuna delle Parti del Contratto, le garanzie e i diritti che dal Codice del Consumo sono attribuiti ai consumatori.
    3. Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei Prodotti contenute in dépliants, listini prezzi, cataloghi o documenti similari o sul sito web del Venditore saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente richiamati nell’Allegato A al Contratto o da eventuali condizioni speciali sottoscritte da entrambe le Parti.
    4. Il Venditore si riserva di apportare ai Prodotti le modifiche che, senza alterare le caratteristiche essenziali dei Prodotti medesimi, dovessero risultare necessarie o opportune.
    5. Nessuna rivendita dei Prodotti è qui autorizzata e l’Acquirente sarà pienamente responsabile in via esclusiva per ogni violazione della presente pattuizione.

2. Trasporto e Consegna – Reclami

2.1 Salvo diversi accordi stipulati per iscritto tra le Parti, la consegna dei Prodotti oggetto del Contratto, ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di consegna, dell’accertamento qualitativo e del trasferimento del rischio della merce dal Venditore all’Acquirente, ha luogo secondo la modalità: resa FCA – Free Carrier/Franco Vettore (secondo INCOTERMS 2010), presso i locali del Venditore siti in Viale dell’Industria, 155, 35040 Merlara PD – Italia, adeguatamente confezionati onde evitare danni nel trasporto.

2.2 Tutte le date di consegna stabilite all’Allegato A o successivamente comunicate per iscritto all’Acquirente sono solo approssimative e non vincolanti. Il Venditore effettuerà ogni ragionevole sforzo per effettuare la consegna entro i termini specificati nell’Allegato A. Il termine di consegna non potrà intendersi come essenziale e non potrà sorgere alcuna responsabilità in capo al Venditore se si verificherà un ritardo nella consegna. Ogni eventuale ritardo non potrà mai costituire fonte di risarcimento del danno, né causa di risoluzione del contratto. Il Venditore informerà per iscritto l’Acquirente non appena possibile di ogni ritardo nella consegna dei Prodotti con riferimento alle date previste.

2.3 In ogni modo, quali che siano i termini di resa pattuiti dalle Parti, i rischi passano all’Acquirente al più tardi con la consegna al primo trasportatore.

2.4 Eventuali reclami relativi allo stato dell’imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata a.r. o PEC, a pena di decadenza, entro 2 (due) giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata a.r. o PEC, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre 12 (dodici) mesi dalla consegna.

2.5 E’ inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all’Acquirente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture o di effettuare compensazioni.

3. Prezzo di Acquisto – Spese di trasporto e assicurazione

3.1 Il prezzo per la fornitura dei Prodotti sarà quello stabilito all’Allegato A (il “Prezzo d’Acquisto”). Salvo patto contrario, il Prezzo d’Acquisto si intende per Prodotti imballati secondo gli usi del settore in relazione al mezzo di trasporto pattuito, essendo inteso che qualsiasi altra spesa o onere sarà a carico dell’Acquirente.

3.2 Tutte le spese di trasporto e di assicurazione nonché i rischi connessi al trasporto dei Prodotti sono a carico dell’Acquirente.

4. Termini di pagamento 

4.1 Le Parti pattuiscono che il pagamento del Prezzo d’Acquisto verrà effettuato dall’Acquirente al Venditore nella valuta indicata in fattura, in conformità alle condizioni di pagamento stabilite all’Allegato A, sul conto corrente bancario indicato dal Venditore per iscritto, restando inteso che il pagamento si intenderà effettuato a favore del Venditore unicamente al momento in cui la relativa somma sia stata incondizionatamente accreditata su tale conto corrente bancario del Venditore. Salvo diverso accordo, eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico dell’Acquirente.

4.2 Ove le Parti abbiano pattuito il pagamento anticipato senza ulteriori indicazioni, si presume che il pagamento anticipato si riferisca all’intero Prezzo d’Acquisto. Salvo diverso accordo, il pagamento anticipato dovrà essere accreditato sul conto del Venditore almeno 30 (trenta) giorni prima della data di consegna convenuta.

4.3 L’Acquirente si impegna a rispettare con la massima diligenza i termini di pagamento stabiliti all’Allegato A.

4.4 Qualora il pagamento, anche parziale, del Prezzo d’Acquisto non sia effettuato entro i termini stabiliti all’Allegato A, spettano al Venditore, in aggiunta al corrispettivo dovuto, gli interessi legali di mora che decorreranno automaticamente a carico dell’Acquirente, ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. n. 231/2002, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il relativo pagamento del Prezzo d’Acquisto o di ciascuna parte di esso. Inoltre, ai sensi dell’art. 6 del predetto decreto legislativo, rimarranno a carico dell’Acquirente tutti i costi sostenuti dal Venditore per il recupero, anche stragiudiziale, delle somme non tempestivamente corrispostegli. 

4.5 Nell’ipotesi di inadempimento anche parziale dell’Acquirente, di cui al comma quarto che precede, è nella facoltà del Venditore, previa diffida a mezzo raccomandata a.r. o PEC, di sospendere la prosecuzione della fornitura a norma dell’art. 1460 del Codice Civile, ovvero, qualora il ritardo complessivo nel pagamento superasse i 30 (trenta) giorni complessivi, di risolvere per inadempienza il  Contratto, fatto salvo in ogni caso il suo diritto ad ottenere il risarcimento dei danni, il pagamento di quanto già fornito e/o eseguito ed il mancato guadagno.

4.6 Resta inteso che l’Acquirente non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare, sospendere, differire o ridurre la richiesta di pagamento del Prezzo d’Acquisto, neppure in caso di contestazione, né tale importo potrà essere compensato con eventuali crediti che il medesimo eventualmente vanti nei confronti del Venditore anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo sottoscritto da entrambe le Parti.

4.7 L’Acquirente acconsente sin d’ora che il Venditore gli invii le fatture in formato elettronico e garantisce che la casella di posta elettronica relativa all’indirizzo che comunicherà al Venditore è regolarmente funzionante, viene controllata frequentemente e che le comunicazioni provenienti dal Venditore non saranno in nessun caso ignorate dall’Acquirente e dal suo personale.

5. Proprietà dei Prodotti

5.1 La proprietà sui Prodotti oggetto di cessione passerà all’Acquirente solo a seguito del pagamento integrale del Prezzo d’Acquisto di detti Prodotti. Fino al momento in cui la proprietà dei Prodotti non sia passata all’Acquirente ai sensi del  articolo, i Prodotti saranno tenuti etichettati come proprietà del Venditore. L’Acquirente si impegna a non i) consegnare i Prodotti a terzi, ii) dare in garanzia o iii) disporre in alcun modo dei Prodotti soggetti alla riserva di proprietà del Venditore; inoltre, l’Acquirente dovrà immediatamente informare il Venditore di ogni diritto che terzi possano aver acquistato su tali Prodotti. 

5.2 Nel caso d’inadempimento dell’Acquirente rispetto agli obblighi di cui al precedente art. 5.1, il Venditore avrà facoltà, senza necessità di alcuna formalità, ivi compresa la contestazione dell’inadempimento all’Acquirente, di dar corso alla risoluzione del  contratto e di riprendere possesso dei Prodotti in relazione ai quali la proprietà non è ancora passata all’Acquirente, dovunque essi si possano trovare. In aggiunta a ciò, il Venditore si riserva il diritto di far valere ogni altro rimedio giudiziale disponibile in relazione ai danni subiti.

6.  Garanzia del Venditore

6.1 Il Venditore si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro 12 (dodici) mesi dalla consegna dei Prodotti, purché lo stesso gli si stato notificato tempestivamente, a seconda della tipologia del vizio in contestazione, in conformità all’art. 2.4 che precede. Il Venditore potrà scegliere se riparare o sostituire i Prodotti risultati difettosi. I Prodotti sostituiti o riparati in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia per un periodo di 6 (sei) mesi a partire dalla data della riparazione o sostituzione.

6.2 Il Venditore non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute nel  Contratto o in documenti richiamati dal Contratto stesso o ad esso allegati.

6.3 Salvo il caso di dolo o colpa grave, il Venditore sarà tenuto, in caso di vizi occulti, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti, unicamente alla riparazione degli stessi o alla fornitura di Prodotti in sostituzione di quelli difettosi. E’ inteso che la suddetta garanzia (consistente nell’obbligo di riparare o sostituire i Prodotti) è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge, ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore (sia contrattuale che extra-contrattuale) comunque originata dai Prodotti forniti (ad es. risarcimento del danno, mancato guadagno, campagne di ritiro, ecc.).

7. Limitazioni della responsabilità

Le dichiarazioni, garanzie e responsabilità del Venditore, ai sensi ed in relazione al Contratto, sono limitate a quelle espressamente previste nel Contratto medesimo. Fatta eccezione per quanto espressamente previsto dal Contratto o da norme di legge inderogabili, il Venditore non avrà alcuna altra responsabilità in relazione ai Prodotti. In nessun caso il Venditore sarà responsabile per mancato guadagno, danni indiretti, perdite dirette o indirette di ogni genere (incluse lesioni personali e danni a cose) o per ogni perdita o danno derivante da meri consigli forniti all’Acquirente dal Venditore. Le Parti prendono atto del fatto che, e convengono che, la responsabilità complessiva del Venditore derivante da e/o relativa al Contratto (ivi inclusa, senza limitazione, la responsabilità del Venditore per la restituzione in tutto o in parte del Prezzo D’Acquisto) sarà, in tutti i casi, limitata al Prezzo D’Acquisto.

8. Forza Maggiore 

8.1 Il Venditore non potrà essere ritenuto responsabile nei confronti dell’Acquirente per inadempimento all’esecuzione delle obbligazione di cui al  Contratto, ivi inclusi il ritardo di consegna o la mancata consegna, causato da avvenimenti al di fuori del ragionevole controllo del Venditore (“Evento di Forza Maggiore”), inclusi, ancorché in via non limitativa, il ritardo di consegna o la mancata consegna dei materiali da parte di fornitori, pandemie e/o epidemie a diffusione locale e/o nazionale e/o internazionale, sospensioni o difficoltà nei trasporti, scioperi, serrate, controversie di lavoro di ogni tipo, incendi, incidenti, terremoti ed altri eventi naturali, insurrezioni, guerra (sia dichiarata che non dichiarata), disordini di piazza, ritardo dei vettori, misure amministrative di sequestro, embargo, leggi o regolamenti di ogni ente territoriale o autorità amministrativa.

8.2 Non appena possibile, dopo il verificarsi di un Evento di Forza Maggiore e dopo che i relativi effetti sulla capacità del Venditore di dare esecuzione al contratto diventino noti allo stesso, quest’ultimo darà comunicazione scritta all’altra Parte di tale impedimento e dei suoi effetti sulla propria capacità di dare esecuzione al Contratto. Comunicazione scritta dovrà essere fornita anche quando l’Evento di Forza Maggiore viene a cessare.

8.3 L’esistenza di un Evento di Forza Maggiore ai sensi della presente pattuizione esonera il Venditore eventualmente inadempiente da ogni responsabilità per danni, penali o altre eventuali sanzioni previste contrattualmente. Qualora la consegna da parte del Venditore sia impedita a causa di un Evento di Forza Maggiore, fintanto che e nella misura in cui sussiste l’Evento di Forza Maggiore, il Venditore non avrà alcuna responsabilità ed avrà diritto ad un importo del 0,5 % del Prezzo d’Acquisto per ogni mese a titolo di ristoro per gli oneri di magazzinaggio dei Prodotti presso i locali del Venditore.

8.4 Qualora l’Evento di Forza Maggiore continui per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, ciascuna Parte potrà dichiarare risolto il Contratto con comunicazione scritta all’altra Parte.

9.5 Qualora  in qualsiasi momento, durante il periodo di vigenza del  Contratto, i) la prosecuzione dell’adempimento degli obblighi del Venditore derivanti dal  Contratto divenga eccessivamente onerosa a causa di un evento non dipendente dal ragionevole controllo del Venditore, evento che il Venditore non era ragionevolmente tenuto a prendere in considerazione al momento della sottoscrizione del  Contratto e, qualora ii) il Venditore non abbia potuto ragionevolmente evitare o superare tale evento o le sue conseguenze, le Parti, entro i 30 (trenta) giorni successivi all’apposita comunicazione scritta da parte del Venditore all’Acquirente, negozieranno condizioni contrattuali alternative dirette ad alleviare o mitigare gli effetti di tale eccessiva onerosità sopravvenuta. Se le Parti non sono in grado di raggiungere l’accordo in merito a tali termini contrattuali alternativi, il Venditore avrà facoltà di dar corso alla risoluzione del Contratto e di trattenere la parte del Prezzo D’Acquisto già corrisposto dall’Acquirente, a titolo di parziale ristoro per le spese sostenute dal Venditore in relazione al Contratto.

9. Legge applicabile – Foro competente

9.1 La legge applicabile al Contratto è esclusivamente la legge italiana, con espressa esclusione di altre leggi nazionali e/o convenzioni internazionali sulla vendita internazionale di merci. 

9.2 Per qualsiasi controversia derivante da o in relazione al Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Rovigo dell’Autorità giudiziaria italiana. 

10. Comunicazioni

Fatta salva ogni diversa espressa disposizione del Contratto, tutte le comunicazioni dovute ai sensi del o relative al Contratto dovranno essere inviate alle Parti mediante messaggi e-mail all’indirizzo che le Parti si comunicheranno per iscritto.

11. Informazioni riservate

Ogni informazione comunicata da ciascuna Parte del Contratto all’altra e relativa progettazione, realizzazione, sviluppo, vendita, distribuzione, promozione dei Prodotti, politica di vendita, clientela, piani finanziari, previsioni ed ogni altro analogo documento tecnico e/o commerciale o altro materiale contrassegnato come “confidenziale” o “riservato” dovrà essere trattato dalla Parte ricevente come informazione riservata e la Parte ricevente prenderà ogni ragionevole precauzione per assicurare che venga trattata come tale dal personale della Parte ricevente. Ognuna di tali informazioni riservate dovrà essere utilizzata dalla Parte ricevente e dal personale di quest’ultima solo nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per l’esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto e tutti i documenti e gli altri materiali contenenti informazioni riservate dovranno essere restituiti prontamente alla Parte che li ha forniti ovvero distrutti, a scelta della Parte che li ha forniti, a fronte di  apposita comunicazione scritta e in ogni caso alla cessazione del Contratto.

12. Disposizioni generali 

12.1 Il Contratto annulla e sostituisce qualsiasi altro precedente accordo, verbale o scritto, tra le Parti relativamente al suo oggetto. Il rapporto contrattuale conseguente il perfezionamento di ogni singolo futuro ordine è retto dalle presenti Condizioni Generali e da quelle specifiche eventualmente espresse in ciascun ordine/preventivo sottoscritto. 

12.2 Qualsiasi integrazione o modifica al Contratto e agli allegati sarà considerata valida solo se apportata per iscritto ed approvata da rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti. 

12.3 Nessun termine o clausola del Contratto dovrà intendersi derogata, e nessun inadempimento al Contratto medesimo potrà considerarsi consentito, salvo nel caso in cui detta deroga o consenso non risultino in forma esplicita e per iscritto. 

12.4 Il Contratto non crea alcun vincolo di subordinazione, dipendenza, o joint venture tra le Parti, le quali restano indipendenti nelle rispettive organizzazioni. Nessuna delle Parti potrà assumere impegni di alcun genere nei confronti di terzi per conto dell’altra. 

12.5 Il Contratto è vincolante e va a beneficio di ciascuna delle Parti, dei loro rispettivi successori e aventi causa, che saranno vincolati alle condizioni contenute nell’accordo stesso.

12.6 In caso di conflitto fra le norme contenute nelle presenti Condizioni Generali e quelle diverse eventualmente convenute per iscritto fra le Parti in altri documenti sottoscritti da entrambe le Parti, queste ultime prevalgono ex art 1342 del Codice Civile.

12.7 Per tutto quanto non previsto nel Contratto si intendono riportate le norme di legge vigenti in materia.

13. Privacy e protezione dei dati personali

13.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che alle stesse sono state rese note le informazioni di cui all’art. 13 del Reg. UE 2016/679 – GDPR. 

13.2 Le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento, anche informatico e telematico dei rispettivi dati personali: per le finalità necessarie all’esecuzione e gestione del Contratto; per finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale ciascuna parte è soggetta; per finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria od ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali e ciascuna parte fornisce all’altra il relativo consenso al trattamento dei propri dati personali, direttamente o indirettamente, per le suddette finalità.

13.3 In particolare, con la conclusione del Contratto ed in relazione allo stesso, l’Acquirente autorizza il Venditore a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il Contratto. 

13.4 Le Parti si garantiscono reciprocamente che i dati forniti per effetto del rapporto saranno trattati con la massima riservatezza, in ottemperanza alla vigente normativa sopra citata.

14. Omnicomprensivita’ del Contratto – Premesse e Allegati.

14.1 Nessuna modifica o postilla al Contratto avrà efficacia tra le Parti a meno che non sia specificamente approvata per iscritto dalle medesime.

14.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che le premesse alle presenti Condizioni Generali devono intendersi come parte integrante delle stesse e, quindi, di qualsiasi Contratto stipulato dal Venditore.

14.3 Le Parti si danno altresì atto che tutti gli Allegati sottoscritti dal Cliente e dal Venditore formano parte integrante del Contratto.